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Corte di Cassazione: non sussiste rapporto di specialità tra rapina propria e aggravante teleologica

Con la sentenza n. 21493 del 6 giugno 2025, la Corte di Cassazione, II Sezione Penale, ha chiarito che non sussiste un rapporto di specialità tra il reato di rapina propria (art. 628, primo comma, c.p.) e l'aggravante soggettiva prevista dall'art. 61 co. 1 n.2 c.p., in quanto i due reati hanno elementi intenzionali differenti. Infatti, la rapina propria si configura quando la violenza o la minaccia sono finalizzate alla sottrazione di un bene mobile altrui; l'aggravante teleologica, invece, si riferisce all'uso della violenza o minaccia per occultare o preparare il reato, o per assicurarsi il possesso del bene sottratto, o per garantirsi l'impunità, o per far sparire le tracce del reato. La Cassazione, quindi, esclude che l'aggravante teleologica sia assorbita nella rapina propria, in quanto quest'ultima può essere commessa anche senza la finalità specifica dell'aggravante teleologica. In altre parole, la rapina propria può esistere anche senza che la violenza o minaccia siano dirette a uno degli scopi specificati nell'aggravante.

n° 2219 - giovedì 19 giugno 2025
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tag Corte di Cassazione | Reato | Circostanze aggravanti | Rapina propria | Art. 628 c.p. | Rapporto di specialità | Art. 61 co. 1 n. 2 c.p. | Codice penale



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