Nullo il verbale di conciliazione firmato senza il rappresentante sindacale
La Corte di Cassazione con sentenza n. 3237 del 10/02/2011, ha stabilito che il verbale di conciliazione, redatto in seguito alla cessazione di un rapporto di lavoro, non è valido se sprovvisto della sottoscrizione del rappresentante sindacale, alla presenza ed in contestualità del lavoratore. La sentenza respinge il ricorso di una società nei confronti di un proprio dipendente licenziato oralmente. Secondo i giudici di legittimità, infatti, la continuità della prestazione lavorativa era desumibile sia dal fatto che il dipendente avesse continuato a svolgere le stesse mansioni senza soluzione di continuità sia dalla circostanza che il verbale di conciliazione sindacale fosse privo della firma del rappresentante.
n° 233 - giovedì 17 febbraio 2011
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tag Corte di Cassazione | Lavoro | Licenziamento | Prestazione lavorativa | Rapporto di lavoro
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