Auto pirata: alla vittima non è richiesta attività da... Sherlock Holmes!
Ai sensi dell'art. 19 lett. a) della legge n. 990 del 1969, è proponibile azione diretta nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato. La novità interpretativa offerta dalla sentenza della Cassazione civile, sez. III, emessa il 14.01.2011 n. 745 sta nel non ritenere «necessario» da parte della vittima un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione diretto all'identificazione del responsabile, dovendosi piuttosto avere riguardo alla esigibilità di un idoneo suo comportamento in relazioni alle reali e concrete possibilità definite dalle sue condizioni psicofisiche ed alle circostanze del caso concreto.
n° 239 - giovedì 17 febbraio 2011
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24.10.2023
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