Il diritto di difesa prevale sul diritto alla privacy
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (sent. 3034/2011), ha stabilito che la disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) subisce deroghe ed eccezioni quando si tratti di far valere in giudizio il diritto di difesa, le cui modalità di attuazione risultano disciplinate dal codice di procedura civile. Nell'ipotesi in cui vi sia conflitto tra le norme del codice di procedura civile e quelle contenute nel codice della privacy, sono le prime a prevalere, stante la loro natura speciale. Deve dunque concludersi che se è astrattamente legittima l'utilizzazione del dato personale altrui a fine di giustizia e se l'atto processuale che lo contiene risulta essere stato posto in essere nell'osservanza del codice di rito, non è configurabile alcuna lesione del diritto alla privacy.
n° 249 - giovedì 3 marzo 2011
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