Gli obblighi di informativa nella "mediaconciliazione"
L'art. 4, co., del d.lgs. 28/2010 prevede che "all'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione [...]. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale". Il tenore letterale della norma pone alcuni interrogativi che sono stati oggetto di recentissimo contributo dottrinale. Al riguardo, ci si chiede (tra l'altro) se l'informativa è prescritta soltanto nel caso di controversie che possono essere oggetto di conciliazione ai sensi del d.lgs. 28/2010 o se trovi applicazione anche nel caso di liti assoggettate a procedimenti di conciliazione previsti da altre disposizioni di legge; se anche nel caso in cui la controversia sia oggetto di convenzione arbitrale sia obbligo dell'avvocato di informare il cliente della facoltà di avvalersi del procedimento di mediazione ed inoltre se tale informativa debba essere fornita anche nelle materie in cui l'esperimento del procedimento di mediazione non costituisce condizione di procedibilità della domanda.
n° 266 - giovedì 17 marzo 2011
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