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Il danno da perdita del tempo libero

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 27 aprile 2011 n. 9422, fa luce su una nuova fonte di responsabilità non patrimoniale, il cd. danno da perdita del tempo libero dovuto ad una illegittima sospensione della linea telefonica. Tale diritto al tempo libero, non essendo compreso tra i diritti inviolabili previsti dalla Costituzione e dalle fonti comunitarie, in quanto rimesso all'autodeterminazione della persona, non è suscettibile di risarcimento danni in quanto considerato immaginario.

n° 322 - giovedì 5 maggio 2011
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tag Risarcimento danni non patrimoniali | Danno da tempo libero | Corte di Cassazione



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