Termine di costituzione dell'attore nel caso di notificazione a più parti della domanda
Risolvendo una questione di massima di particolare importanza, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 18.5.2011, n. 10864 hanno confermato l'indirizzo giurisprudenziale consolidato a partire dal 1997 a mente del quale, in caso di notificazione a più parti, il termine di dieci giorni entro il quale l'attore (ex art. 165 c.p.c.) o l'appellante (ai sensi dell'art. 347 c.p.c.) devono costituirsi decorre dalla prima notificazione, non dall'ultima. Ciò perché "se la formula del segmento di legge processuale, la cui interpretazione è nuovamente in discussione, è rimasta inalterata, una sua diversa interpretazione non ha ragione di essere ricercata", essendo da preferire "l'interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile".
n° 348 - giovedì 26 maggio 2011
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3.10.2024
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