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Cassazione: distinzione tra mobbing e comportamenti biasimevoli

Non è configurabile il mobbing in assenza della prova:
a) di molteplici comportamenti persecutori posti in essere, con intento vessatorio, dal datore di lavoro (o dal superiore gerarchico) contro il dipendente in maniera sistematica e protratti nel tempo;
b) dell'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) del nesso eziologico tra condotta del datore e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d) dell'intento persecutorio (elemento soggettivo).
Questo quanto ribadito dalla Corte di Cassazione (sent. 12048/11) che ha respinto la richiesta di risarcimento di una dipendente di un'agenzia di viaggi, escludendo ogni intento persecutorio del datore di lavoro che aveva posto in essere comportamenti sui quali, al più, poteva essere espresso un giudizio di biasimo (lancio dello stipendio sul tavolo, consegna della retribuzione in un sacco di monetine) ma che non integrano la fattispecie di mobbing e, quindi, di responsabilità del datore ex art. 2087 c.c.

n° 351 - giovedì 2 giugno 2011
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tag Diritto civile | Lavoro | Lavoro subordinato | Lavoratore | Datore di lavoro | Mobbing | Corte di Cassazione



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