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E se l'avvocato non si presenta all'udienza...?

La Corte di Cassazione con sentenza del 13/06/2011 ha stabilito che se in un processo penale l'avvocato non si presenta in udienza per assistere il proprio cliente, tale comportamento non può qualificarsi come un illecito disciplinare. Il caso riguarda un avvocato di Pinerolo il quale aveva mancato di trasmettere comunicazione al Tribunale in ordine alla sua assenza ad un'udienza dibattimentale. Pertanto il COA aveva ritenuto che l'avvocato fosse venuto meno ai doveri di correttezza, fedeltà e diligenza nei confronti del proprio assistito e per questo motivo gli aveva irrogato la sanzione della censura, ma in seguito l'avvocato era stato assolto dal CNF la cui decisione è stata poi condivisa dalla Cassazione, la quale ha innanzitutto affermato che il comportamento dell'avvocato è riconducibile ad una strategia processuale e non può essere considerato come un atto abdicativo o comunque di abbandono.

n° 369 - giovedì 16 giugno 2011
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tag Corte di Cassazione | Consiglio dell'Ordine degli Avvocati | Diritto civile | Consiglio Nazionale Forense (CNF)



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