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Il "dato" è... tratto, ma non va diffuso

Il trattamento di dati personali effettuato senza il consenso dell'interessato costituisce un illecito, punibile con la reclusione qualora da ciò scaturisca un nocumento di questi o si tragga profitto dall'operazione. La Cassazione penale ha tuttavia specificato, con la sentenza n. 18908/2011, che in tale previsione non rientra il trattamento di dati effettuato da un privato per scopi esclusivamente personali, senza quindi procedere con la diffusione o la comunicazione a terzi: vale, infatti, la clausola generale contenuta all'art. 5 del Codice Privacy, che così delimita l'ambito di tutela dei dati personali.

n° 370 - giovedì 16 giugno 2011
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tag Codice privacy | Privacy | Dati personali | Trattamento dati personali | D.Lgs. 196/2003



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