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Prescrizione bloccata grazie alla ricevuta di invio...!

La Corte di Cassazione, con sentenza 13488/2011, ha accolto il ricorso della proprietaria di un fabbricato contro un'assicurazione privata, la quale si era rifiutata di pagare i danni prodotti da un'automobile a tale fabbricato in seguito ad un incidente stradale, in quanto asseriva essersi prescritto il diritto al risarcimento dei danni. In primo e in secondo grado la ricorrente non aveva ricevuto giustizia essendo stata confermata tale prescrizione, poiché secondo i giudici, graverebbe sul mittente l'obbligo di provare il ricevimento della raccomandata. La Cassazione, ribaltando tale orientamento, ha invece affermato che l'esibizione in giudizio della sola ricevuta di spedizione è sufficiente a far presumere che la raccomandata sia arrivata a destinazione anche in mancanza dell'avviso di ricevimento. Si tratta però di una presunzione non assoluta in quanto il destinatario potrebbe fornire prova contraria che però nel caso di specie non c'è stata.

n° 376 - giovedì 23 giugno 2011
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tag Risarcimento del danno | Corte di Cassazione | Processo civile



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