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Quale tutela per il prodotto difettoso?

Quando un bene destinato al consumo presenta dei difetti il consumatore ha diritto al ripristino. Per contemperare le esigenze del venditore e del compratore, si prevede che il venditore ripari o sostituisca il bene, sopportando le spese relative alla rimozione di questo, salvo che l'operazione sia impossibile o sproporzionata. Tale obbligo sussiste in capo al venditore indipendentemente dal fatto che fosse tenuto ad installare il bene acquisito in base al contratto. (Corte di Giustizia UE, Sentenza 16 giugno 2011)

n° 378 - giovedì 23 giugno 2011
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tag Tutela dei consumatori | Prodotto difettoso | Corte di Giustizia | Contratti | Contratto di vendita | Consumatori | Diritto internazionale privato | Diritto UE | Venditore | Compratore



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