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La Cassazione si pronuncia sui danni da emotrasfusione

La Corte di Cassazione (sent. 15453/2011) ha stabilito che, anche per gli accadimenti anteriori alla legge 107/1990, che regolamenta le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, la responsabilità, per i danni conseguenti ad infezioni da virus HIV (AIDS), HBV e HCV (epatite B e C), contratte da soggetti emotrasfusi, è di natura extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., a carico del Ministero della Salute e di natura contrattuale (da contatto sociale), ex art. 1218 c.c., a carico della struttura ospedaliera. Infatti, indipendentemente dalla specifica conoscenza del virus HCV, anche prima della legge 107/1990, sussisteva comunque un obbligo di vigilanza a carico del Ministero e la possibilità per il personale medico della struttura ospedaliera di poter rilevare la non idoneità del sangue ad essere oggetto di trasfusione.

n° 408 - giovedì 21 luglio 2011
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tag Emotrasfusione | Responsabilità | Responsabilità civile | Responsabilità extracontrattuale | Responsabilità contrattuale | Art. 2043 c.c. | Art. 1218 c.c. | Ministero della Salute | Struttura ospedaliera | Corte di Cassazione



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