No all'obbligo di fornire i dati del conducente se c'è ricorso
Con una circolare del 5 settembre 2011 il Ministero dell'Interno ha chiarito che
il proprietario di un'autovettura non è tenuto a fornire le generalità del
conducente della stessa qualora comunichi alla Polizia di aver proposto ricorso.
La circolare conferma quindi che, in tali casi, non è consentito applicare la
sanzione amministrativa prevista dall'art. 162-bis, co.2, del CdS in quanto
l'eventuale procedimento giurisdizionale o amministrativo in corso "costituisce
giustificato e documentato motivo" di omissione dell'indicazione dei dati
personali del conducente.
n° 421 - giovedì 15 settembre 2011
vai alla fonte Altalex
tag Circolare | Codice della strada | Dati personali | Infrazioni stradali | Ministero dell'Interno | Ricorso | Sanzione amministrativa
15.12.2022
ARGeNtWEB
© 2004/23 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0