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Esame di avvocato: il verbale della commissione ha fede privilegiata

Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso, proposto da un aspirante avvocato, volto all'annullamento del provvedimento recante l'esclusione del ricorrente dalla prova orale degli esami di abilitazione alla professione di avvocato. Il TAR ha precisato che non è compito del giudice controllare i tempi medi di correzione delle prove scritte, salvo che non emergano profili di assoluta arbitrarietà o illogicità; se tutti i commissari attribuiscono gli stessi punteggi a ciascun elaborato è circostanza del tutto insufficiente a dimostrare l'invalidità del loro operato ma vuol dire che c'è omogeneità nelle valutazioni e che l'avvenuto esame collegiale degli elaborati è attestato dal verbale della commissione, il quale ha notoriamente fede privilegiata, facendo prova fino a querela di falso.

n° 440 - giovedì 29 settembre 2011
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tag Esame di avvocato | Esame abilitazione professione forense | Professione forense | TAR | Commissione esame avvocato



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