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Al teste: «dica la mia verità, niente altro che la mia verità»

Con la sentenza 27 ottobre 2011 n. 22380, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha confermato la sanzione disciplinare per violazione dell'art. 58 co. 1 del codice deontologico forense a carico dell'avvocato che aveva consentito al teste di prendere parte al colloquio che egli aveva avuto con il suo assistito, orientando anche l'acquisizione della futura deposizione. La Corte ha altresì chiarito quali siano le regole di comportamento che il difensore deve osservare in vista dell'escussione testimoniale in sede giudiziale per evitare il rischio, sanzionato dal codice deontologico, di strumentalizzare il proprio ruolo e autorevolezza per «piegare» a fini manipolatori la realtà dei fatti giuridicamente rilevanti.

n° 496 - giovedì 24 novembre 2011
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tag Deontologia | Testimone | Avvocato | Sanzioni | Corte di Cassazione | Sezioni Unite



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