Niente sfratto se il conduttore non paga un solo canone
Il locatore non può ottenere lo sfratto per morosità se il conduttore non ha pagato uno solo dei canoni previsti dal contratto, tutto ciò perché l'inadempimento non è così grave da giustificare la risoluzione del contratto. Lo ha affermato la terza sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 26709/2011, secondo la quale affinché si abbia un così grave inadempimento tale da legittimare lo scioglimento del rapporto, certamente la valutazione non può essere settoriale e fatta per compartimenti stagni, bensì va attuata avendo presente non solo la scadenza dei canoni ed il loro importo, ma anche il comportamento del conduttore intenzionato a rimediare subito all'inadempimento.
n° 526 - giovedì 15 dicembre 2011
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tag Locazione | Canone | Inadempimento | Sfratto | Corte di Cassazione
3.10.2024
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