Lo sposo che cambia idea paga i danni alla ex
Lo sposo che pochi giorni prima delle nozze cambia idea deve risarcire alla sua ex i danni patrimoniali derivanti dalle spese sostenute e dalle obbligazioni contratte in vista del matrimonio. Non sono risarcibili altre forme di danno patrimoniale né forme di danno non patrimoniale. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (sentenza 9/2012) che ha affermato che la rottura della promessa di matrimonio, senza un giustificato motivo, è un illecito che, seppur non soggetto ai principi generali sulla responsabilità contrattuale o extracontrattuale, configura violazione di regole di correttezza e di autoresponsabilità per l'affidamento creato nel promissario. Il danno subito dall'incolpevole promissario, però, va contemperato insieme all'esigenza di tutelare la piena e ed assoluta libertà di ognuno di contrarre o non contrarre nozze per cui a carico del recedente sarà configurabile non una responsabilità per danni ma di un'obbligazione ex lege a rimborsare le sole spese sostenute e le obbligazioni contratte in vista del matrimonio.
n° 539 - giovedì 12 gennaio 2012
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tag Famiglia | Matrimonio | Coniugi | Responsabilità | Risarcimento del danno | Danno patrimoniale | Danno non patrimoniale | Rottura promessa di matrimonio
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