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Concorsi: segni anomali? Non basta! Onere della prova sull'intenzionalità del candidato!

Presunti segni di riconoscimento nell'elaborato presentato dal candidato avevano indotto l'Amministrazione resistente a annullare la prova scritta per l'esame di idoneità per l'iscrizione nell'Albo Nazionale dei Periti Assicurativi e a diffidare lo stesso dall'esercitare l'attività di perito. Tuttavia il Tar Campano, in linea con altri precedenti giurisprudenziali, con la sentenza depositata appena qualche giorno fa, TAR CAMPANIA NAPOLI -, Sez. III, 9 gennaio 2012, n. 12, riconosce un grave deficit motivazionale alla base della determinazione negativa dell'Amministrazione, che, pertanto, viene annullata con l'accoglimento del ricorso amministrativo. Il TAR, pur riconoscendo infatti che costituiscono indebiti segni di riconoscimento non solo quelli che rivestono oggettivamente tale funzione, ma anche quelli che presentano carattere di anomalia rispetto alle ordinarie modalità di redazione dell'elaborato, ribadisce, tuttavia, che è necessario motivare adeguatamente l'esclusione del candidato, rintracciando in modo in equivoco, attraverso i segni suddetti, la volontà del candidato di farsi riconoscere. Qualora non emerga prova adeguata dell'intenzionalità dell'azione, i segni resterebbero non censurabili.

n° 549 - giovedì 19 gennaio 2012
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tag Concorsi pubblici | Esclusione | Segni di riconoscimento | Candidato | TAR | Motivazione | Onere probatorio



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