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Obbligo di forma scritta per il contratto quadro

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 384/2012, ha definito un aspetto molto controverso della disciplina dell'intermediazione finanziaria. La forma scritta, prevista all'art. 23 TUF, è richiesta per la validità del solo contratto quadro, col quale l'intermediario si obbliga a prestare il servizio di negoziazione degli strumenti finanziari in favore del cliente in modo continuativo, e non anche per i singoli ordini di acquisto, impartiti dal cliente all'intermediario.

n° 564 - giovedì 9 febbraio 2012
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tag Intermediazione finanziaria | Art. 23 TUF | Corte di Cassazione



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