Nessuna tutela per il calendario calcistico
Non gode della tutela del diritto d'autore il calendario calcistico la cui costituzione è dettata da considerazioni di carattere tecnico, da regole o vincoli che non lasciano margini alla libertà creativa e questo nonostante l'impegno intellettuale nonché il know-how utilizzati. Questo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia (sent. Del 01/03/12 in causa C-604/10) che ha chiarito che: "L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, deve essere interpretato nel senso che una «banca di dati», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, è protetta dal diritto d'autore previsto dalla direttiva medesima a condizione che la scelta o la disposizione dei dati in essa contenuti costituisca un'espressione originale della libertà creativa del suo autore, valutazione, questa, che spetta al giudice nazionale".
n° 600 - giovedì 8 marzo 2012
vai alla fonte Guida al diritto - Il Sole 24 Ore
tag Diritto internazionale privato | Corte di Giustizia | Diritto d'autore | Proprietà intellettuale | Banca dati | Diritto UE | Unione Europea | Diritto internazionale | Calcio | Sport
3.10.2024
ARGeNtWEB
© 2004/24 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0