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Il Comune è responsabile della sicurezza degli spettacoli

L'ente pubblico che consenta ad altri la realizzazione di un'impalcatura per permettere ai propri cittadini di partecipare ad una manifestazione canora in piazza, non è immune da responsabilità, ex art. 2051 c.c. e 2043 c.c., per i danni arrecati nel caso in cui la struttura ceda, considerando che in capo al Comune permane l'obbligo di vigilanza e custodia quale soggetto proprietario dell'immobile e/o della struttura. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (sent. 3951/2012) che ha annullato con rinvio una sentenza con cui la Corte d'appello di Messina aveva escluso la responsabilità di un comune, chiamato a rispondere delle lesioni subite da un bambino a seguito del crollo del palco allestito in piazza in occasione di un concerto. La Corte ha sottolineato che la legge prescrive una serie di accertamenti preventivi e successivi a carico del Comune atti a verificare le condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi ove si svolgono gli spettacoli e la solidità delle strutture all'uopo predisposte.

n° 605 - giovedì 15 marzo 2012
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tag Responsabilità civile | Corte di Cassazione | Comune | Sicurezza | Art. 2043 c.c. | Art. 2051 c.c.



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