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Agenzia delle Entrate: la nuova mediazione tributaria

Per le controversie di valore non superiore a 20mila euro, relative ad atti dell'Agenzia delle Entrate e notificate a decorrere dal 1° aprile 2012, la proposizione del ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale deve essere preceduta dalla presentazione di un'istanza di annullamento (totale o parziale) dell'atto stesso alla competente struttura dell'Agenzia delle Entrate. Questo quanto disposto dall'art. 39, co. 9, D.L. 98/2011 che ha introdotto nel nostro ordinamento la mediazione in materia tributaria. L'Agenzia delle Entrate ha fornito, con la circolare n. 9/E del 19/03/2012, alcuni chiarimenti e linee guida sul nuovo istituto la cui ratio è l'alleggerimento del lavoro delle Commissioni Tributarie e i cui vantaggi sono, per il contribuente, i tempi brevi e certi per ottenere una decisione su richieste di annullamento e rimborso.

n° 615 - giovedì 22 marzo 2012
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tag Mediazione tributaria | Diritto tributario | Diritto finanziario | Agenzia delle Entrate | D.L. 98/2011



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