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No all'impugnazione del recesso se si accede al Fondo

La sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che il lavoratore, qualora effettui richiesta di accesso al Fondo di solidarietà, decade dal diritto di impugnare il licenziamento. Formulando domanda di accedere al Fondo, prosegue la Suprema Corte, il lavoratore rinuncia al preavviso ed all'indennità ad esso correlata; comportamento considerato, alla stregua della normativa istitutiva del Fondo, accettazione tacita della risoluzione del rapporto, incompatibile con la volontà di impugnare il licenziamento.

n° 65 - giovedì 30 settembre 2010
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tag Lavoro subordinato



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