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L'automobile concessa in leasing non può essere confiscata

Nel risolvere un contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che, in caso di guida in stato di ebbrezza, non può essere confiscata ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), d. lgs. 286/1992, né sottoposta a sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, c.p., la vettura utilizzata sulla base di un contratto di leasing: ciò in quanto il concedente, proprietario del mezzo, si considera estraneo al reato. Al guidatore che utilizza il mezzo è però applicata la sanzione accessoria del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, ai sensi del già citato art. 186, comma 2, lett. c).

n° 663 - giovedì 3 maggio 2012
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tag Corte di Cassazione | Confisca | Codice della strada | Diritto penale | Guida in stato di ebbrezza



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