Controcrediti per il conduttore? Non gli consentono di ridursi il canone di locazione
La Corte di Cassazione ha confermato (ordinanza n. 6850\2012) la risoluzione contrattuale per mora del conduttore in caso di autoriduzione del canone di locazione da parte di questi anche quando l'omesso pagamento sia motivato con l'esecuzione di urgenti lavori di manutenzione straordinaria all'immobile non contestati dal proprietario a cui competerebbero. Tale pronuncia è conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte secondo cui il conduttore non può mai autoridursi il canone per pretesi controcrediti: il consentire tale condotta darebbe luogo a un'alterazione del sinallagma contrattuale, con conseguente inaccettabile squilibrio tra le prestazioni delle parti.
n° 671 - giovedì 10 maggio 2012
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tag Diritto civile | Corte di Cassazione | Locazione | Mora | Conduttore | Canone
3.10.2024
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