Maggiori precisazioni sulla tutela del "Made in Italy"
La Suprema Corte (sent. 19650/12), distinguendo tra "indicazioni fallaci" e "false" in materia di uso dei marchi e delle denominazioni di provenienza e di origine, ha affermato che solo l'utilizzo di queste ultime ha rilevanza penale (per violazione dell'art. 4 co. 49 L. 350/03) in quanto idonee a indurre il consumatore a ritenere che un dato prodotto sia di origine italiana; se la falsa attestazione riguardi la fabbricazione in un altro Paese ricorrerà invece l'art. 517 c.p.. La Corte, peraltro, in merito alla L. n. 55\10 precisa che nei settori tessile, pelletteria e calzaturiero deve essere garantita la tracciabilità dei beni che possono essere marchiati con l'indicazione "prodotto in Italia" solo quando almeno due fasi di lavorazione siano state eseguite prevalentemente sul territorio nazionale.
n° 689 - giovedì 31 maggio 2012
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