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Abbandono del tetto coniugale e responsabilità penale

Non risponde di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) chi abbandona il domicilio domestico, salvo che il suo contegno si traduca in un'effettiva sottrazione agli obblighi di assistenza materiale e morale nei confronti del coniuge "abbandonato". Lo ha stabilito la Sezione VI della Corte di Cassazione (sentenza 2 aprile 2012, n. 12310), precisando che "la condotta tipica di abbandono del domicilio domestico è integrata soltanto se l'allontanamento risulti privo di una giusta causa, connotandosi di reale disvalore dal punto di vista etico e sociale", e che pertanto "il compito del giudicante non può esaurirsi nell'accertamento del solo fatto storico dell'abbandono, ma include l'ineludibile ricostruzione del contesto concreto in cui esso si è verificato".

n° 695 - giovedì 31 maggio 2012
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tag Violazione degli obblighi di assistenza familiare | Corte di Cassazione | Abbandono del domicilio coniugale



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