Danno morale anche per il trasporto aereo
La Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 6 maggio 2010, ha ammesso la risarcibilità del danno morale anche per la perdita dei bagagli. Il termine danno, all'art.22 n.2 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sull'unificazione delle norme relative al trasporto aereo, va interpretato, secondo la Corte, come comprensivo sia dell'ambito patrimoniale che non patrimoniale, pertanto si ritiene responsabile il vettore per tale sofferenza arrecata.
n° 7 - giovedì 20 maggio 2010
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tag Responsabilità | Risarcimento del danno | Trasporto aereo
3.10.2024
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