Web e contenuti illeciti: decide il giudice
Secondo il Tribunale di Firenze, la semplice comunicazione con la quale un soggetto informa un fornitore di servizi del carattere illecito di un contenuto è insufficiente a far sorgere in capo all'intermediario qualsivoglia obbligo di rimozione. Secondo il Giudice fiorentino la conoscenza effettiva della pretesa illiceità dei contenuti del sito non può essere desunta dal contenuto delle diffide di parte, trattandosi di prospettazioni unilaterali, ma è necessario che un organo competente abbia dichiarato l'illiceità degli stessi.
n° 700 - giovedì 7 giugno 2012
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