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Mai lasciare la strada vecchia per quella nuova!

Non sussiste l'infortunio in itinere se il lavoratore cambia senza motivo il percorso che lo separa dal luogo di lavoro o utilizza mezzi privati anziché quelli pubblici per mere ragioni personali. La Corte di Cassazione, non riconoscendo in tal modo l'infortunio in itinere, ha confermato, con la sentenza n. 1458 del gennaio 2013, la legittimità del licenziamento ai danni del lavoratore che aveva superato il periodo di astensione dal lavoro concessogli per ragioni di salute.

n° 782 - giovedì 31 gennaio 2013
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tag Cassazione | Licenziamento | Lavoratore | Infortuni sul lavoro | Rapporto di lavoro



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