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Il medico è punito solo in caso di colpa grave!

Prima applicazione dell'art. 3, l. 8 novembre 2012, n. 189, a norma del quale "L'esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo". Secondo la IV sezione della Suprema corte, tale disposizione avrebbe determinato la parziale abrogazione ex art. 2, comma 2 c.p. delle fattispecie colpose commesse dagli esercenti le professioni sanitarie, nel senso che sarebbero penalmente irrilevanti le condotte connotate da lieve che si collochino all'interno dell'area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche. Va precisato che le motivazioni della sentenza non sono ancora state depositate.

n° 790 - giovedì 7 febbraio 2013
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tag Corte di Cassazione | Linee guida | Responsabilità medica | Colpa



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