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Flash-Jus

Occhi aperti... quando si guida!

Il sinistro stradale provocato da un automobilista che, a seguito di un colpo di sonno, perde il controllo della sua auto, non è certamente paragonabile ad un malore improvviso e imprevisto e quindi non è configurabile come caso fortuito. In particolare, l'automobilista in questione avrebbe potuto prevedere il suo stato di malessere derivante da una lunga giornata di lavoro e di conseguenza avrebbe dovuto evitare di mettersi alla guida della propria auto. E' quanto ha sentenziato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9172/2013, limitando il caso fortuito a quelle ipotesi in cui manca completamente un minimum di volontarietà del soggetto agente e riconoscendo di conseguenza la responsabilità dell'automobilista per l'incidente da questi causato.

n° 818 - giovedì 7 marzo 2013
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tag Corte di Cassazione | Sinistri stradali | Responsabilità da circolazione stradale | Colpa | Risarcimento del danno



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