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La Cassazione amplia il reato di gettito pericoloso di cose

Con sentenza n. 16459 dell'11 aprile 2013 la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del reato di cui all'art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose) confermando una sentenza di condanna avente ad oggetto la condotta di un'imputata che aveva gettato rifiuti e detersivi nel balcone della persona offesa. Invero, i giudici di legittimità in passato avevano ritenuto che una tale condotta non potesse integrare il reato di cui all'art. 674 c.p. in quanto l'azione sarebbe stata idonea a danneggiare solo le cose e non le persone.
Con la sentenza in oggetto la Corte di Cassazione abbandona il vecchio orientamento dando una lettura estensiva del reato di cui all'art. 674 c.p. e spiegando che le condotte descritte sarebbero idonee a causare molestie alle persone anche se dirette, apparentemente, solo a danneggiare le cose.

n° 860 - giovedì 18 aprile 2013
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tag Corte di Cassazione | Molestia | Giurisprudenza | Reato



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