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Nullo il ricorso in materia di lavoro presentato dal praticante avvocato abilitato

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 10102 del 29 aprile 2013, ha ribadito i limiti del patrocinio degli affari civili dei praticanti abilitati, stabilendo che il praticante avvocato abilitato non può presentare ricorso in materia di lavoro davanti al Tribunale monocratico e che, in ogni caso, non può patrocinare le controversie che superino il valore di cinquanta milioni delle vecchie lire. In caso di violazione di tali limiti, la conseguenza è la nullità assoluta ed insanabile del giudizio per mancanza di ius postulandi. Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un lavoratore che chiedeva il pagamento di una somma a titolo di differenze retributive e di trattamento di fine rapporto, in quanto il suo difensore non era legittimato a proporre il ricorso.

n° 867 - giovedì 2 maggio 2013
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tag Diritto civile | Corte di Cassazione | Lavoratore | Avvocato | Praticante | Praticante avvocato abilitato | Professione forense | Lavoro | Previdenza ed assistenza | Jus postulandi



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