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Guida in stato di ebrezza: e se il conducente non supera il test...?

La quarta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 22644/2013, ha respinto il ricorso di un automobilista ritenuto responsabile di guida in stato di ebbrezza, in quanto lo stesso ha affermato che il rilievo del tasso alcolemico non aveva avuto esito a causa della sua incapacità di soffiare nell'apparecchio e quindi la sua condotta poteva rilevare come illecito amministrativo ma non come fattispecie più grave. Secondo la Cassazione anche se non viene effettuato un accertamento vero e proprio, il reato in esame si può pur sempre desumere da elementi sintomatici e quindi dalla incapacità del conducente, per effetto dell'ebbrezza alcolica, di collaborare con gli accertatori nella rilevazione del livello di alcol nel sangue.

n° 883 - giovedì 30 maggio 2013
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tag Cassazione penale | Responsabilità | Corte di Cassazione | Reato



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