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Il regime di carcere duro non può pregiudicare il diritto di difesa!

Con sentenza n. 143/2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, c. II, della l. 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui prevede restrizioni particolarmente rigide ai tempi ed alle modalità di colloquio tra detenuti e difensori. In particolare, tale normativa prevedeva per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis la possibilità di fruire di un massimo di tre distinti colloqui settimanali della durata di un'ora per i colloqui visivi e di dieci minuti per le comunicazioni telefoniche. Tali limitazioni sono state giudicate dalla Consulta lesive del diritto di difesa, giacché il limite di tre ore e trenta minuti di colloqui difensivi potrebbe risultare insoddisfacente a tutelare nel miglior modo possibile l'imputato nel corso del processo a suo carico.

n° 906 - giovedì 27 giugno 2013
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tag Diritto di difesa | Corte Costituzionale | Processo penale | Diritto penale



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