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Corte di Cassazione: per il test genetico predettivo occorre il consenso dell'interessato

La Corte di Cassazione, I sez. Civile, con sentenza 21014/13, ha stabilito che è sempre necessario il consenso preventivo dell'interessato per svolgere il test genetico predittivo, seppur volto ad accertare la consanguineità al fine di valutare l'opportunità di promuovere azione di disconoscimento della paternità. La Corte ha così rigettato il ricorso di un padre che, al fine di disconoscere il figlio, era ricorso ad un'agenzia investigativa per prelevare campioni di Dna all'insaputa del ragazzo. Secondo la Corte "il trattamento dei dati genetici, destinato nella specie a orientare la successiva scelta verso un'azione di disconoscimento di paternità, mediante l'accertamento preventivo della consanguineità, oltre a non avere alcuna finalità sanitaria non è neanche astrattamente riconducibile all'esercizio in sede giudiziale di un diritto della personalità di rango quanto meno pari a quello del controinteressato".

n° 920 - giovedì 3 ottobre 2013
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tag Corte di Cassazione | Test genetico | Dati genetici | Dati personali | Garante privacy | Tutela dei dati personali | Consenso | Trattamento dati personali | Disconoscimento paternità | Riservatezza | Diritti della personalità



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