La cartella clinica non si "ritocca"
Con sentenza n. 37314 dell'11 settembre 2013, la Corte di Cassazione ha stabilito
che risponde del reato di falso in atto pubblico il sanitario che effettua
annotazioni successive in cartella clinica, a nulla rilevando la veridicità del
contenuto della modifica.
Secondo i giudici di legittimità, la fede pubblica, che il reato mira a
tutelare, viene lesa anche se, indipendentemente dal contenuto delle
annotazioni, non vi sia corrispondenza tra l'effettivo iter di formazione della
cartella clinica e quello che appare dal suo "aspetto grafico".
n° 932 - giovedì 10 ottobre 2013
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tag Corte di Cassazione | Diritto penale | Falsità degli atti | Medico
3.10.2024
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