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E ora vai a lavorare!

Se il figlio maggiorenne ha capacità lavorativa, come dimostrato da precedenti "lavoretti" svolti nel corso degli anni, decade l'obbligo al mantenimento in capo al genitore separato. I giudici della Corte di Cassazione, con sentenza n. 24515/2013, hanno infatti affermato che per confermare l'assegno di mantenimento devono verificarsi diverse circostanze, tra le quali la capacità di spesa del genitore e la concreta inidoneità del figlio a lavorare. Nel caso di specie, non ricorrevano tali condizioni per il mantenimento.

n° 953 - giovedì 7 novembre 2013
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tag Corte di Cassazione | Genitori | Filiazione | Assegno di mantenimento | Separazione



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