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Sostituzione avvocato in udienza... basta la parola

Il CNF, su istanza del COA di Ferrara, si è espresso in merito alla sostituzione di un avvocato in udienza. Ad originare la richiesta vi sono dubbi interpretativi in merito all'art. 14 della L. n. 247/2012 nella parte in cui prevede che "gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale".
Il CNF, tenendo conto anche della legislazione vigente nei Paesi UE, ha ritenuto che la sostituzione in udienza di un avvocato può avvenire conferendo oralmente l'incarico ad un collega. Da ciò deriva l'assenza di oneri probatori in capo agli stessi, mentre resta ferma la responsabilità (deontologica e penale) per false dichiarazioni nei confronti del cliente.

n° 965 - giovedì 28 novembre 2013
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tag Avvocato | Consiglio Nazionale Forense (CNF) | COA | Parere | Udienza | Legale | Deontologia forense



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