Sostituzione avvocato in udienza... basta la parola
Il CNF, su istanza del COA di Ferrara, si è espresso in merito alla sostituzione
di un avvocato in udienza. Ad originare la richiesta vi sono dubbi
interpretativi in merito all'art. 14 della L. n. 247/2012 nella parte in cui
prevede che "gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con
incarico anche verbale".
Il CNF, tenendo conto anche della legislazione vigente nei Paesi UE, ha ritenuto
che la sostituzione in udienza di un avvocato può avvenire conferendo oralmente
l'incarico ad un collega. Da ciò deriva l'assenza di oneri probatori in capo
agli stessi, mentre resta ferma la responsabilità (deontologica e penale) per
false dichiarazioni nei confronti del cliente.
n° 965 - giovedì 28 novembre 2013
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3.10.2024
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