Responsabilità civile dei magistrati: la Cassazione si pronuncia
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 41/2014, ha stabilito in materia di responsabilità civile del magistrato (richiamando l'art. 13 della legge n. 117 del 1998), che l'azione risarcitoria da parte del danneggiato dal fatto-reato addebitato al magistrato può essere esercitata soltanto in sede penale, mediante costituzione di parte civile del danneggiato nel processo penale, e, direttamente in sede civile, solo dopo che sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. Nel caso di specie la Cassazione ha respinto il ricorso di due avvocatesse che avevano promosso un'azione risarcitoria nei confronti del presidente di un collegio civile, il quale, dopo aver rigettato un'istanza di rettifica di un verbale di udienza, aveva anche segnalato il comportamento delle due legali al COA, trasmettendo gli atti al consiglio. Secondo la Cassazione qualora il soggetto leso prospetti, pur difettandone i presupposti, di aver subito un danno ingiusto per il compimento di reati da parte di magistrati nell'assolvimento delle funzioni istituzionali, la relativa domanda non si sottrae al giudizio di ammissibilità previsto dalla suddetta legge, in quanto ove il danneggiato potesse liberamente agire in giudizio civile (in via alternativa o cumulativa nei confronti del magistrato e dello Stato), semplicemente prospettando ipotesi di reato a carico del magistrato, risulterebbero completamente vanificati i limiti ed il "filtro" imposti dalla legge all'ammissibilità dell'indicata azione.
n° 976 - giovedì 9 gennaio 2014
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24.10.2023
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