No partita... no DASPO!
La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3717 del 28 Gennaio 2014, ha statuito che la nozione di "manifestazioni sportive", utile a circoscrivere le ipotesi di applicazione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (cd. DASPO), di cui all' art. 6 l. 401/1989, deve essere intesa in senso strettamente letterale. Nel caso di specie l'imputato era stato condannato, perché, sottoposto al daspo, aveva contravvenuto allo stesso partecipando ad un corteo di tifosi che manifestava per le vie cittadine dopo la sospensione di una partita. La difesa proponeva ricorso per Cassazione osservando come nel daspo non può mai mancare il collegamento diretto con l'espletamento di una manifestazione sportiva. Gli "ermellini" hanno ritenuto il motivo fondato poichè la partita in questione effettivamente non aveva avuto luogo.
n° 995 - giovedì 6 febbraio 2014
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tag Corte di Cassazione Penale | Legge 401/1989 | Manifestazioni sportive | DASPO
3.10.2024
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