Madre naturale può accedere ai dati clinici della figlia non riconosciuta
Una donna può avere accesso ai dati clinici della figlia non riconosciuta al momento della nascita e deceduta pochi giorni dopo il parto per gravi malformazioni. Questo quanto stabilito in un recente provvedimento del Garante Privacy (n. 556 del 05/12/2013) nel quale si rileva che, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali, il diritto di accesso ai dati personali riferiti a persone decedute può essere esercitato "da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione". Pertanto, il Garante ha accolto il ricorso di una mamma, che si era vista negare l'accesso alla cartella clinica della figlia, ritenendo che la donna "abbia legittimamente esercitato il predetto diritto al fine di disporre delle informazioni indispensabili all'esecuzione delle indagini cliniche necessarie ad accertare la patologia genetica di cui potrebbe essere portatrice e le modalità della sua trasmissione così da poter conseguentemente effettuare una valutazione del rischio procreativo e consentirle una ulteriore scelta riproduttiva consapevole ed informata".
n° 999 - giovedì 6 febbraio 2014
vai alla fonte Garante Privacy
tag Informatica giuridica | Garante privacy | Figli non riconosciuti | Dati personali | Dati sensibili | Dati sanitari | Tutela dei dati personali | Privacy | Codice privacy | D.Lgs. 196/2003 | Trattamento dati personali
3.10.2024
ARGeNtWEB
© 2004/24 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0