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PEC...attenzione alla casella piena!

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 28452/2024 ha stabilito il principio secondi cui "la notificazione a mezzo PEC eseguita dall'avvocato non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell'ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura "casella piena"), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. "RdAC"). Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie, potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC."

n° 2157 - giovedì 14 novembre 2024
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tag Corte di Cassazione | Sezioni Unite | Posta elettronica certificata (PEC) | Avvocato | Notifica | Giudice

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