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Il diritto di cronaca tutelato anche in Rete

La Corte di Cassazione, distinguendo tra articoli giornalistici pubblicati sul web e quelli pubblicati su carta, con la sentenza n. 10594/2014 riconosce che le garanzie costituzionali previste dall'art. 21 della Costituzione sono riservate solo agli scritti su stampa. Secondo gli "Ermellini", per blog, mailing list, chat e newsgroup, la tutela costituzionale per la libertà di stampa non si applica e quindi è sicuramente possibile procedere al sequestro preventivo ma sempre se si sia travalicato il diritto di cronaca e critica. Nel caso di specie, veniva annullato con rinvio il provvedimento con cui si disponeva il sequestro per alcuni articoli ritenuti diffamatori pubblicati su un giornale on-line per contraddittorietà della motivazione. In particolare, il giudice di merito non aveva chiarito se trovava applicazione la causa di giustificazione del diritto di cronaca prevista dal codice penale.

n° 1022 - giovedì 13 marzo 2014
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tag Cassazione penale | Costituzione | Sequestro preventivo | Internet | Blog | Diffamazione | Diritto di cronaca | Informatica giuridica | Corte di Cassazione



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