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Se lo copi non vale (se la "fonte" è illegale)...

Se acquisto legalmente un album del mio artista preferito (poco importa se in formato cd o digitale), secondo il diritto italiano posso godere del c.d. "diritto di copia privata": è una deroga al principio per il quale solo il titolare dei diritti d'autore può provvedere a sfruttare - e quindi, tra l'altro, anche a duplicare - la sua opera. Naturalmente questo diritto ha un "prezzo", che pago all'atto dell'acquisto dei supporti su cui copierò l'opera. La Corte di Giustizia dell'UE, nella sentenza C-435/12, ha ribadito a tal proposito un principio che in talune legislazioni sembra non essere stato correttamente acquisito: l'importo per il diritto di copia privata va determinato tenendo presenti soltanto le copie "legali" di opere protette, non anche quelle provenienti da fonti illecite. In altri termini, com'è sintetizzato nel commento della Curia alla Sentenza, "non può essere tollerata una normativa nazionale che non distingua in alcun modo tra le copie private realizzate a partire da fonti legali e quelle realizzate a partire da fonti contraffatte o riprodotte abusivamente".

n° 1053 - giovedì 17 aprile 2014
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tag Diritto di copia | Corte di Giustizia | Unione Europea | Copyright | Diritto d'autore



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