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Chiarimenti sul certificato antipedofilia

Con riferimento all'obbligo di richiesta del certificato penale del casellario giudiziale in capo al datore di lavoro, previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, il Ministero della Giustizia ha fornito alcuni chiarimenti. In particolare, vengono specificate le modalità di rilascio dei certificati sia per il datore di lavoro privato che per quello pubblico, che intende impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, per i reati di prostituzione minorile (600-bis del codice penale), pornografia minorile (600-ter del codice penale), detenzione di materiale pornografico (600-quater del codice penale), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies del codice penale) e adescamento minorenni (609-undieces del codice penale).

n° 1060 - giovedì 24 aprile 2014
vai alla fonte Ministero della Giustizia
tag Casellario giudiziale | Certificato penale | Minori | Reato | Datore di lavoro | Diritto penale | Diritto del lavoro | Condanna



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