Separazione coniugi e negoziazione assistita: adempimenti dell'avvocato e dell'ufficiale di stato civile
Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 16/2014, ha fornito alcuni chiarimenti circa gli adempimenti cui avvocati e ufficiali di stato civile sono tenuti per effetto dell'art. 6 del D.L. 132/2014 che prevede che i coniugi possano stipulare, in alcuni casi, una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. La circolare ministeriale ha stabilito che l'avvocato, entro 10 giorni, dovrà trasmettere copia dell'accordo, previa autenticazione, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto. In caso di violazione del suddetto obbligo, l'avvocato incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 ad € 50.000. L'ufficiale dello stato civile, invece, deve procedere alla registrazione dei provvedimenti di cui trattasi e alla conseguente annotazione a margine dell'atto di matrimonio e di nascita di entrambi i coniugi ed alla comunicazione in anagrafe per i conseguenti aggiornamenti.
n° 1120 - giovedì 16 ottobre 2014
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tag Diritto di famiglia | Coniugi | Matrimonio | Separazione personale | Convenzione di negoziazione assistita | Avvocato | D.L. 132/2014
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