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Illegittimità costituzionale per i benefici penitenziari negati alle detenute madri

Con sentenza n. 239 del 22 ottobre 2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dall'art. 4-bis, co.1, legge 354/75 nella parte in cui ingloba, nel divieto di concessione dei benefici penitenziari, anche l'art. 47-quinquies della stessa legge che prevede la detenzione domiciliare speciale per le detenute madri di prole di età non superiore ai 10 anni.
La Corte Costituzionale ha spiegato che in realtà l'art. 47-quinquies non è da considerarsi un "beneficio" per il condannato ma è norma a tutela del minore, tutela che non può essere compressa dalla pretesa punitiva dello Stato.

n° 1138 - giovedì 30 ottobre 2014
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tag Corte Costituzionale | Madre | Illegittimità costituzionale



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